Eduard Munch, "Separazione" 1896, Oslo munch-museet |
Separazione
Ti separerai
dagli alberi di magnolia
e dal giubilo degli uccelli
dagli alberi di magnolia
e dal giubilo degli uccelli
dalla tua casa
e dalle mani
che la rendono abitabile
e dalle mani
che la rendono abitabile
dall'abitudine ostinata
di aprire gli occhi
e chiuderli
quando il sogno ti chiama
di aprire gli occhi
e chiuderli
quando il sogno ti chiama
dalla parola
che ti ha creato
che ti ha creato
Ti separerai
dalla tua ombra
che per tutta la vita
ti ha inseguita nella luce
dalla tua ombra
che per tutta la vita
ti ha inseguita nella luce
La terra si separerà
da te
dall'amore tuo per lei
da te
dall'amore tuo per lei
Rose Ausländer
Traduzione di Elisabetta Potthoff
La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Residuano inoltre altri effetti del matrimonio, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.).
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi anche recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.
Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.
Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:
◾ le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
◾ le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
◾ il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
◾ il diritto agli alimenti per l'ex coniuge
◾ l'assegnazione della casa familiare
◾ l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
la separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale (dalla rete).
lontani nell'anima,
vicini nel cuore;
amanti discreti soffrono,
amanti consueti aspettano...
Nessun commento:
Posta un commento